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APPALTI PUBBLICI: NUOVE REGOLE AGGIUDICAZIONE

 

Il 18 ottobre 2018 scatta l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di Appalti Pubblici.

Da questa data le stazioni appaltanti saranno obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici, salvo adeguata motivazione nella relazione unica dei motivi di deroga nell’utilizzo. Di conseguenza, l’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione.

 

(In una recente intervista rilasciata a PublicUtilities, la rivista Internet ‘costola’ di Appalti&Contratti,
per l’oggettiva contiguità tra il settore dei servizi pubblici e quello degli appalti
il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone parla anche delle nuove regole di aggiudicazione).

 

 

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è la piattaforma integrata in grado di supportare le stazioni appaltanti nella gestione informatizzata e telematica
delle procedure di gara, anche attraverso l’interazione digitale con gli operatori economici.

Per quel che attiene le procedure negoziate sotto-soglia comunitaria, l’estrema diffusione del mercato elettronico di Consip (beni e servizi e, di recente, anche manutenzione lavori) consente alle stazioni appaltanti di gestire già lo scambio di comunicazioni in modalità elettroniche con i fornitori durante la procedura di affidamento. Per le procedure ordinarie e per tutto quello che non può passare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento, le stazioni appaltanti non dotate di un proprio sistema di e-procurement, saranno obbligate a effettuare una scelta tra due soluzioni:

  • dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement
  • delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento

La prima opzione è sicuramente quella individuata dalle stazioni appaltanti medio-grandi che, oltre a vedere nell’utilizzo delle piattaforme di e-procurement un valido supporto organizzativo nel processo di acquisto, intendono percorrere la strada di una gestione autonoma e non vincolata all’organizzazione di altri soggetti pubblici.

La seconda opzione infatti, potrà creare nel breve periodo un ulteriore rallentamento alle procedure di acquisto per quegli Enti che intendono avvalersi delle strutture organizzative dei soggetti aggregatori o delle centrali di committenza qualificate.
Infatti, molti di questi soggetti e le relative piattaforme di negoziazione, non sono dimensionati per gestire le procedure di affidamento di tutti gli Enti del territorio che al 18 ottobre non si saranno attrezzati per la gestione delle comunicazioni elettroniche nelle procedure di affidamento.

Basti pensare a tutte le procedure ordinarie che oggi, anche i piccoli enti, gestiscono mediante ricezione di plichi cartacei, e che dal 18 ottobre 2018 verranno delegate alle centrali di committenza.

È ragionevole pensare che le richieste di delega dei piccoli Enti intaseranno il calendario delle gare dei soggetti aggregatori.

Naturalmente, le possibilità di deroga all’obbligo delle comunicazioni elettroniche sono senz’altro garantite dallo stesso art. 52 del D.Lgs. 50/2016, ma il doverne motivare la scelta nella relazione unica, comporterà una profonda riflessione da parte della stazione appaltante se continuare a stare o meno sul mercato degli appalti o demandare la fase di gara ad un altro soggetto più qualificato.

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